Lo Statuto

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Art. 9 - L'associazione si estingue quando gli scopi sono stati raggiunti o divenuti impossibili. Il raggiungimento degli scopi o la loro impossibilità dovranno essere previamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo, la quale dovrà essere portata all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci nominerà tre membri da scegliere tra i componenti del Consiglio stesso al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.


Art. 10 - Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborare a cura del Consiglio Direttivo che si riserva, inoltre, di apportare modifiche al presente Statuto qualora lo ritenesse necessario.


Art. 11 - Per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni in materia delle leggi vigenti.